CCNL 10 novembre 1958 per gli addetti all'industria Parte II›Parte II
Art. 30
ASPETTATIVA PER MALATTIA
In vigore dal 10 dic 1960
Al lavoratore che abbia un'anzianità di servizio non inferiore a cinque anni l'azienda può concedere, alla scadenza del periodo di conservazione del posto di cui al precedente , una aspettativa per malattia fino a tre mesi, la quale è successivamente prorogabile sino ad un massimo di altri tre mesi nel caso di ulteriori documentate necessità convalescenziarie.
L'aspettativa concessa a norma del comma precedente non comporta ad alcun effetto la maturazione dell'anzianità nè il diritto alla retribuzione.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-09-11;1370#art-cnp-30-2