CCNL 10 novembre 1958 per gli addetti all'industria Parte IIParte II

Art. 29

TRATTAMENTO IN CASO DI MALATTIA E DI INFORTUNIO

In vigore dal 10 dic 1960
L'assenza per malattia e per infortunio deve essere comunicata alla azienda entro il normale orario di lavoro della giornata in cui si verifica l'assenza stessa in mancanza della comunicazione, salvo il caso di giustificato impedimento, l'assenza verrà considerata ingiustificata. A richiesta dell'azienda il lavoratore è tenuto ad esibire il certificato medico. Avvenendo la interruzione del servizio per malattia ed infortunio, sia professionali che non professionali e semprechè non siano causati da eventi gravemente colposi a lui imputabili (es. ferimento in rissa da lui provocata, ubriachezza, ecc.), è dovuto al lavoratore non in prova il seguente trattamento; 1) conservazione del posto per mesi 6 agli aventi anzianità di servizio fino a 5 anni; 2) conservazione del posto per mesi 9 agli aventi anzianità di servizio fino a 10 anni 3) conservazione del posto per mesi 12 agli aventi anzianità di servizio oltre i 10 anni. Inoltre, durante la interruzione del servizio per le cause in questione, il lavoratore ha diritto nel primo caso alla corresponsione dell'intera retribuzione per i primi due mesi e alla metà di essa per gli altri quattro successivi, nel secondo caso alla corresponsione della intera retribuzione per i primi tre mesi ed alla metà di essa per i successivi sei, nel terzo caso alla corresponsione dell'intera retribuzione per i primi quattro mesi ed alla metà di essa per i successivi otto. Superato il termine di conservazione del posto, ove l'azienda risolva il rapporto, dovrà corrispondere al lavoratore le normali indennità previste dalla presente regolamentazione per il caso di licenziamento. Il lavoratore posto in preavviso di licenziamento usufruirà del trattamento sopraindicato fino alla scadenza del preavviso stesso. L'anzianità di servizio afferente al periodo antecedente alla data di assegnazione alla qualifica speciale od alle ex categorie speciali, di cui ai preesistenti accordi interconfederali (30 marzo 1946 e 27 ottobre 1946 per il Nord, 23 maggio 1946 per il Centro-Sud), è considerato utile, agli effetti del presente articolo, per il 50% della sua entità. Per quanto concerne l'assistenza di malattia a favore del lavoratore si fa rimando alle esistenti disposizioni di legge o di contratto collettivo. Il trattamento economico suddetto è assorbito e sostituito, fino alla concorrenza, dal trattamento economico che nelle evenienze in questione compete al lavoratore per disposizioni delle leggi assicurative ed assistenziali.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-09-11;1370#art-cnp-29-2

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