CCNL 10 novembre 1958 per gli addetti all'industria Parte IIParte II

Art. 24

CONGEDO MATRIMONIALE

In vigore dal 10 dic 1960
Per il caso di matrimonio si fa riferimento alle norme dell'accordo interconfederale 31 maggio 1941 sulla disciplina delle materia. In tal modo il lavoratore usufruirà di un congedo di giorni 8, peraltro elevabile a sua richiesta fino a giorni 15. Il trattamento economico di cui al contratto interconfederale predetto viene integrato fino alla misura di giorni 15, di intera retribuzione, qualunque sia la durata del congedo. Nel caso che l'istituto in questione subisca variazioni per nuovi accordi interconfederali, sia in rapporto alla durata dei permesso che in rapporto al trattamento economico, il trattamento previsto dal presente articolo si intenderà sostituito fino a concorrenza del nuovo trattato interconfederale.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-09-11;1370#art-cnp-24-2

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo