CCNL 10 novembre 1958 per gli addetti all'industria Parte IIParte II

Art. 23

PERMESSI

In vigore dal 10 dic 1960
Semprechè vi siano giustificati motivi e compatibilmente con le esigenze del servizio, l'azienda potrà concedere al lavoratore che ne faccia richiesta, di assentarsi dal lavoro per breve permessi e per sua esigenza. I permessi concessi in occasione di decesso dei familiari del lavoratore non possono essere comunque computati come ferie.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-09-11;1370#art-cnp-23-2

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