CCNL 10 novembre 1958 per gli addetti all'industria Parte II›Parte II
Art. 36
RICHIAMO A DISPOSIZIONI VARIE CONTENUTE NELLA PARTE COMUNE
In vigore dal 10 dic 1960
Per i seguenti istituti attinenti al singolo lavoratore,
genericamente inteso, le relative norme sono inserite nella parte comune:
indennità di zona malarica;
trattenute per risarcimento di danni;
liquidazione delle indennità in caso di morte;
certificato di lavoro;
restituzione dei documenti di lavoro:
lavoro effettuato in turni avvicendati.
Alla parte comune sono destinate le norme relative ai seguenti
istituti di carattere generale e sindacale:
regolamento interno;
reclami e controversie;
Commissioni Interne;
permessi per cariche sindacali;
aspettativa per cariche pubbliche e sindacali;
abrogazione dei precedenti contratti di opzione;
condizioni di miglior favore;
decorrenza e durata.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-09-11;1370#art-cnp-36-2