CCNL 10 novembre 1958 per gli addetti all'industria parte III›Parte III
Art. 5
CUMULO DI MANSIONI
In vigore dal 10 dic 1960
All'impiegato al quale vengano affidate mansioni pertinenti a
diverse categorie, è riconosciuta la categoria corrispondente alla mansione superiore, semprechè quest'ultima abbia carattere di rilievo e sia svolta con normale continuità.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-09-11;1370#art-cnp-5-3