CCNL 10 novembre 1958 per gli addetti all'industria parte III›Parte III
Art. 33
DOVERI DELL'IMPIEGATO
In vigore dal 10 dic 1960
L'impiegato deve tenere un contegno rispondente al doveri inerenti
alla esplicazione delle mansioni affidategli e, in particolare:
1) osservare l'orario di ufficio ed adempiere alle formalità
prescritte dall'azienda per il controllo delle presenze:
2) dedicare attività assidua e diligente al disbrigo delle
mansioni assegnategli, osservando le disposizioni della presente regolamentazione nonché le disposizioni impartite dai superiori;
3) conservare assoluta segretezza sugli interessi dell'azienda;
non trarre profitti, con danno dell'imprenditore da quanto forma oggetto delle sue funzioni nella azienda; nè svolgere attività contraria agli interessi della produzione aziendale non abusare, dopo risolto il contratto di impiego ed in forma di concorrenza sleale, delle notizie attinte durante il servizio. A sua volta l'azienda non può esigere che l'impiegato convenga a restrizioni della sua attività professionale, successiva, alla risoluzione del rapporto di lavoro, che eccedano i limiti di cui al comma, precedente e comunque previsti dall'art. 2125 (dei Codice civile:
4) avere cura dei locali, dei mobili, oggetti, macchinari e
strumenti a lui affidati.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-09-11;1370#art-cnp-33-3