CCNL 10 novembre 1958 per gli addetti all'industria parte III›Parte III
Art. 33
119 / 167DOVERI DELL'IMPIEGATO
In vigore dal 10 dic 1960
L'impiegato deve tenere un contegno rispondente al doveri inerenti
alla esplicazione delle mansioni affidategli e, in particolare:
1) osservare l'orario di ufficio ed adempiere alle formalità
prescritte dall'azienda per il controllo delle presenze:
2) dedicare attività assidua e diligente al disbrigo delle
mansioni assegnategli, osservando le disposizioni della presente regolamentazione nonché le disposizioni impartite dai superiori;
3) conservare assoluta segretezza sugli interessi dell'azienda;
non trarre profitti, con danno dell'imprenditore da quanto forma oggetto delle sue funzioni nella azienda; nè svolgere attività contraria agli interessi della produzione aziendale non abusare, dopo risolto il contratto di impiego ed in forma di concorrenza sleale, delle notizie attinte durante il servizio. A sua volta l'azienda non può esigere che l'impiegato convenga a restrizioni della sua attività professionale, successiva, alla risoluzione del rapporto di lavoro, che eccedano i limiti di cui al comma, precedente e comunque previsti dall'art. 2125 (dei Codice civile:
4) avere cura dei locali, dei mobili, oggetti, macchinari e
strumenti a lui affidati.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-09-11;1370#art-cnp-33-3