Art. 33 · DOVERI DELL'IMPIEGATO
CCNL 10 novembre 1958 per gli addetti all'industria parte IIIParte III

Art. 33

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DOVERI DELL'IMPIEGATO

In vigore dal 10 dic 1960
L'impiegato deve tenere un contegno rispondente al doveri inerenti alla esplicazione delle mansioni affidategli e, in particolare: 1) osservare l'orario di ufficio ed adempiere alle formalità prescritte dall'azienda per il controllo delle presenze: 2) dedicare attività assidua e diligente al disbrigo delle mansioni assegnategli, osservando le disposizioni della presente regolamentazione nonché le disposizioni impartite dai superiori; 3) conservare assoluta segretezza sugli interessi dell'azienda; non trarre profitti, con danno dell'imprenditore da quanto forma oggetto delle sue funzioni nella azienda; nè svolgere attività contraria agli interessi della produzione aziendale non abusare, dopo risolto il contratto di impiego ed in forma di concorrenza sleale, delle notizie attinte durante il servizio. A sua volta l'azienda non può esigere che l'impiegato convenga a restrizioni della sua attività professionale, successiva, alla risoluzione del rapporto di lavoro, che eccedano i limiti di cui al comma, precedente e comunque previsti dall'art. 2125 (dei Codice civile: 4) avere cura dei locali, dei mobili, oggetti, macchinari e strumenti a lui affidati.
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