CCNL 10 novembre 1958 per gli addetti all'industria parte III›Parte III
Art. 34
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
In vigore dal 10 dic 1960
Le in frazioni disciplinari alle norme della presente
regolamentazione e alle altre norme speciali indicate nell' della parte comune possono essere punite a seconda detta gravità della mancanza, con i provvedimenti seguenti:
1) richiamo verbale:
2) ammonizione scritta;
3) sospensione dal lavoro fino a 5 giorni;
4) licenziamento.
Le organizzazioni sindacali periferiche di categoria possono
stipulare, su richiesta delle singole aziende, accordi modificativi del presente accordo al fine di elevare il limite di durata della sospensione prevista punto terzo.
I provvedimenti disciplinari adottati nei confronti dell'impiegato
devono essere portati a conoscenza dell'interessato.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-09-11;1370#art-cnp-34-3