CCNL 10 novembre 1958 per gli addetti all'industria parte IIIParte III

Art. 34

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In vigore dal 10 dic 1960
Le in frazioni disciplinari alle norme della presente regolamentazione e alle altre norme speciali indicate nell' della parte comune possono essere punite a seconda detta gravità della mancanza, con i provvedimenti seguenti: 1) richiamo verbale: 2) ammonizione scritta; 3) sospensione dal lavoro fino a 5 giorni; 4) licenziamento. Le organizzazioni sindacali periferiche di categoria possono stipulare, su richiesta delle singole aziende, accordi modificativi del presente accordo al fine di elevare il limite di durata della sospensione prevista punto terzo. I provvedimenti disciplinari adottati nei confronti dell'impiegato devono essere portati a conoscenza dell'interessato.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-09-11;1370#art-cnp-34-3

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