CCNL 10 novembre 1958 per gli addetti all'industria parte III›Parte III
Art. 31
TRATTAMENTO IN CASO DI GRAVIDANZA E PUERPERIO
In vigore dal 10 dic 1960
Il trattamento in caso di gravidanza e puerperio è quello previsto
dalla legge 26 agosto 1950, n. 860, sulla tutela fisica ed economica delle lavoratrici madri e successive disposizioni.
Tuttavia l'impiegata, all'atto della presentazione del certificato
medico di gravidanza, potrà Optare sul trattamento di legge o quello consistente nella conservazione del posto per un periodo di mesi otto, di cui primi quattro con la corresponsione dell'intera retribuzione ed i successivi due con la, corresponsione della metà della retribuzione.
All'atto della presentazione del certificato di gravidanza, al
termine stabilito dalle vigenti disposizioni di legge, l'azienda deve provvedere a spostare la lavoratrice alla quale siano corrisposte le indennità stabilite dall'accordo per le lavorazioni nocive o svolgentisi normalmente in condizioni ambientali particolarmente gravose ad altre lavorazioni che non siano quelle previste dal predetto accordo, mantenendo peraltro alla lavoratrice, ma limitatamente al periodo antecedente al parto la indennità dal essa percepita ai sensi dell'accordo stesso.
Le aziende non sono tenute al cumulo delle eventuali provvidenze
aziendali con quelle previste dal presente articolo e pertanto è in loro facoltà di assorbire fino alla concorrenza il trattamento aziendale con quello previsto dallo stesso presente articolo.
Ove durante il periodo di interruzione del servizio per gravidanza
o puerperio intervenga una malattia, si applicheranno le disposizioni di cui all' della presente regolamentazione a partire dal giorno in cui si manifesta la malattia stessa e semprechè dette disposizioni risultino più favorevoli alla lavoratrice.
La interruzione del servizio per gravidanza e puerperio non
interrompe il decorso dell'anzianità di servizio limitatamente periodo di conservazione del posto.
Qualora per il trattamento in caso di gravidanza e di puerperio
intervenissero norme di carattere generale, di legge o di contratto, il trattamento di cui al presente articolo è assorbito e sostituito, fino alla concorrenza, dal trattamento economico che sarà disposto con dette norme.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-09-11;1370#art-cnp-31-3