CCNL 10 novembre 1958 per gli addetti all'industria parte IIIParte III

Art. 40

PREVIDENZA

In vigore dal 10 dic 1960
Circa la "previdenza impiegati industria" l'azienda deve attenersi alle norme dell' del contratto collettivo di lavoro 5 agosto 1937 per gli impiegati della industria e del contratto collettivo 31 luglio 1938 contenenti il regolamento della previdenza stessa, nonché a quelle eventuali modificazioni che siano attuate mediante accordi collettivi interazioni Federali o disposizione di legge.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-09-11;1370#art-cnp-40-2

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