CCNL 10 novembre 1958 per gli addetti all'industria parte IV›Parte COMUNE
Art. 2
TRATTENUTE PER RISARCIMENTO DANNI
In vigore dal 10 dic 1960
I danni che comportino trattenute per risarcimento devono essere contestati al lavoratore non appena la Le trattenute per risarcimento danni devono essere rateizzate in modo che la retribuzione mensile non subisce riduzioni al 10% del suo importo.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-09-11;1370#art-cnp-2-4