CCNL 10 novembre 1958 per gli addetti all'industria parte IVParte COMUNE

Art. 1

INDENNITÀ DI ZONA MALARICA

In vigore dal 10 dic 1960
Ai lavoratori che per ragioni di lavoro vengono destinati in zona riconosciuta malarica, compete una speciale indennità da fissarsi da parte delle rispettivo organizzazioni sindacali locali. Le località da considerarsi malariche sono quelle riconosciute dalle competenti Autorità, sanitarie, a norma delle vigenti disposizioni di legge.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-09-11;1370#art-cnp-1-4

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo