CCNL 10 novembre 1958 per gli addetti all'industria parte IV›Parte COMUNE
Art. 1
129 / 167INDENNITÀ DI ZONA MALARICA
In vigore dal 10 dic 1960
Ai lavoratori che per ragioni di lavoro vengono destinati in zona riconosciuta malarica, compete una speciale indennità da fissarsi da parte delle rispettivo organizzazioni sindacali locali.
Le località da considerarsi malariche sono quelle riconosciute dalle competenti Autorità, sanitarie, a norma delle vigenti disposizioni di legge.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-09-11;1370#art-cnp-1-4