CCNL 10 novembre 1958 per gli addetti all'industria parte IV›Parte COMUNE
Art. 7
LAVORO EFFETTUATO A TURNI AVVICENDATI
In vigore dal 10 dic 1960
Per i lavoratori che prestano normalmente la loro opera in turni avvicendati, le relative maggiorazioni 14% per le ore diurne e 25% per le ore notturne) saranno computate nella retribuzione agli effetti delle festività, delle ferie, della gratifica natalizia e dell'indennità di licenziamento, sulla base della maggiorazione media relativa al ciclo completo dei turni aiquale il lavoratore partecipa.
Per la gratifica natalizia tale maggiorazione media sarà corrisposta, sempre che all'atto della liquidazione della gratifica il lavoratore risulti continuativamente addetto ai turni da almeno due quindicine o quattro settimane.
Per l'indennità di licenziamento tale maggiorazione media sarà corrisposta sempre che il lavoratore sia stato addetto ai turni nell'ultimo anno o nel minor periodo di servizio e la misura sarà ragguagliata proporzionalmente alla durata effettiva delle prestazioni che il lavoratore abbia dato nelle lavorazioni di cui si tratta negli ultimi 12 mesi o nel minor periodo di servizio compiuto.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-09-11;1370#art-cnp-7-4