CCNL 10 novembre 1958 per gli addetti all'industria parte IVParte COMUNE

Art. 12

PERMESSI PER CARICHI SINDACALI

In vigore dal 10 dic 1960
Ai lavoratori che sono membri di organi direttivi delle Confederazioni sindacali, delle Federazioni nazionali di Categoria, delle Camere dei Lavoro, della Unione Provinciale dei Lavoratori e dei Sindacati provinciali e comunali, saranno concessi brevi permessi per il disimpegno delle loro funzioni, quando l'assenza dal lavoro venga espressamente richiesta per iscritto dalle Organizzazioni predette e non ostino impedimenti di ordine tecnico aziendale. Le qualifiche sopra menzionate e le variazioni relative dovranno essere comunicate per iscritto dalle Organizzazioni predette, tramite le Associazioni territoriali degli industriali all'azienda cui il lavoratore appartiene,
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-09-11;1370#art-cnp-12-4

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