CCNL 10 novembre 1958 per gli addetti all'industria parte IV›Parte COMUNE
Art. 14
ABROGAZIONI DEI PRECEDENTI CONTRATTI - OPZIONE
In vigore dal 10 dic 1960
Il presente contratto annulla e sostituisca, dalla data della sua applicazione, i contratti collettivi nazionali di lavoratori cui si riferiscono le regolamentazioni del contratto stesso.
Per quanto concerne gli accordi interconfederali, gli altri accordi provinciali e gli accordi aziendali, si intendono superate e sostituite (salvi facendo i casi di esplicito richiamo) le norme afferenti agli istituti disciplinati dalla corrispondente regolamentazione del presente contratto, le cui disposizioni. - nell'ambito di ciascuno degli istituti stessi - sono correlative ed inscindibili tra loro e non sono cumulabili con alcun altro trattamento.
Peraltro, per quanto concerne i predetti altri accordi provinciali ed accordi aziendali, le parti interessate si consulteranno per proporre poi alle rispettive competenti Organizzazioni sindacali periferiche l'accordo per la opzione - in relazione ai singoli istituti. - fra le norme di cui alla corrispondente regolamentazione del presente contratto e quelle degli accordi in questione regolanti i singoli stessi istituti.
L'opzione non potrà essere esercitata dopo il 60° giorno dalla data di stipulazione del presente contratto.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-09-11;1370#art-cnp-14-4