CCNL 10 novembre 1958 per gli addetti all'industria parte IVParte COMUNE

Art. 19

MAESTRE

In vigore dal 10 dic 1960
In considerazione delle diverse organizzazioni aziendali dei reparti tessili per cui alla denominazione "maestra" corrispondono di fatto mansioni ed attribuzioni diverse di lavoro, agli effetti dell'inquadramento di questo personale si conviene: qualora, nei reparti torcitura, aspatura, rocchettiere, scelta e controllo, in dipendenza dell'organizzazione del lavoro dei reparti stessi, alle maestre siano devolute mansioni normalmente svolte dai capi operai (capi turno, assistenti e simili) ed oltre alla guida ed al controllo di un gruppo di operaie sopraintendano pure un gruppo di operaie gia classificate specializzate, competerà alle stesse l'appartenenza al secondo grado della qualifica speciale. Alle lavoratrici denominate maestre (ex specializzate ma non aventi le mansioni di cui sopra competerà la qualifica di operaia con il riconoscimento di un trattamento salariale non inferiore al minimo previsto per la prima categoria "donne" maggiorato del 9%. Dichiarazioni a verbale: Le parti si danno alto che non hanno inteso precludere la possibilità di esame di particolari situazioni individuali, i sede aziendale, per eventuale assegnazione alla qualifica speciale di primo grado.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-09-11;1370#art-cnp-19-4

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