Allegato I Disposizioni per la lavorazione nocive in condizioni gravose›Parte COMUNE
Art. 5
In vigore dal 10 dic 1960
Qualora, per sopravvenuto miglioramento degli impianti o per modifiche del processo produttivo non sussistessero più le condizioni per le quali l'indennità era stata concordata, si farà, luogo, mediante accordo fra le parti, allo spostamento ad altro grado o alla soppressione della indennità.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-09-11;1370#art-aid-5