Allegato I Disposizioni per la lavorazione nocive in condizioni gravoseParte COMUNE

Art. 1

In vigore dal 10 dic 1960
ALLEGATO N. 1 DISPOSIZIONI PER LE LAVORAZIONI NOCIVE O SVOLGENTISI NORMALMENTE IN CONDIZIONI AMBIENTALI PARTICOLARMENTE GRAVOSE (Vedasi parte prima, parte seconda, parte terza c. c. n. 1. 10 novembre 1958 per gli addetti alle industrie delle fibre tessili artificiali e sintetiche) . Ferme restando le disposizioni di legge per la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori e, per gli aventi diritto, le disposizioni ministeriali per la somministrazione del latte, mentre si riconferma la necessità che nulla sia omesso, sia da parte delle aziende sia da parte dei lavoratori, per eliminare o ridurre le cause che determinano condizioni di particolare nocività, si conviene che agli operai normalmente addetti a, lavorazioni nocive, o svolgentisi normalmente in condizioni ambientali particolarmente gravose in relazione alla tipiche condizioni di lavoro proprio della industria delle fibre tessili artificiali, e agli impiegati ed agli appartenenti alle qualifiche speciali che partecipino normalmente e sovraintendano direttamente con carattere di continuità alle lavorazioni stesse, venga corrisposta un a speciale indennità proporzionata, alla nocività, o particolare gravosità ambientale di lavoro.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-09-11;1370#art-aid-1

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