CCNL 10 novembre 1958 per gli addetti all'industria parte IV›Parte COMUNE
Art. 15
CONDIZIONI DI MIGLIOR FAVORE
In vigore dal 10 dic 1960
Le parti si danno reciprocamente atto che stipulando il presente contratto non hanno inteso modificare le condizioni più favorevoli acquisite dal lavoratore.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-09-11;1370#art-cnp-15-4