CCNL 10 novembre 1958 per gli addetti all'industria parte IVParte COMUNE

Art. 15

CONDIZIONI DI MIGLIOR FAVORE

In vigore dal 10 dic 1960
Le parti si danno reciprocamente atto che stipulando il presente contratto non hanno inteso modificare le condizioni più favorevoli acquisite dal lavoratore.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-09-11;1370#art-cnp-15-4

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo