CCNL 10 novembre 1958 per gli addetti all'industria parte IV›Parte COMUNE
Art. 13
ASPETTATIVA PER CARICHE PUBBLICHE E SINDACALI
In vigore dal 10 dic 1960
Ai lavoratore che dimostri di essere chiamato a ricoprire cariche pubbliche e sindacati, è concessa una aspettativa per la durata della carica fino ad un massimo di due anni.
Durante l'aspettativa non compete retribuzione alcuna, mentre decorre l'anzianità non però agli effetti della gratifica natalizia o tredicesima mensilità e del godimento delle ferie.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-09-11;1370#art-cnp-13-4