CCNL 10 novembre 1958 per gli addetti all'industria parte IVParte COMUNE

Art. 17

DECORRENZA E DURATA

In vigore dal 10 dic 1960
Il presente contratto ha la validità di tre anni a decorrere dal 10 novembre 1958 e si intenderà successivamente rinnovato di anno in anno qualora non sia stato disdettato con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, almeno due mesi prima della scadenza.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-09-11;1370#art-cnp-17-4

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