CCNL 10 novembre 1958 per gli addetti all'industria parte IVParte COMUNE

Art. 8

PREMIO DI PRODUZIONE

In vigore dal 10 dic 1960
Allo scopo di stimolare l'aumento della produzione nelle aziende è istituito un premio di produzione secondo le norme di cui all'allegato n. 2 al presente contratto di cui è parte integrante. Il premio viene fissato nella misura massima riferita alla produzione massima consentita dagli impianti in ogni singolo stabilimento (salvo quanto disposto all' dell'allegato accordo): dell'8% per il personale operaio maschile; del 7% per il personale operaio femminile; del 9,50% per gli appartenenti al 1° gruppo; dell'11,50% per gli appartenenti al 2° gruppo; del 14,50% per gli appartenenti al 3° gruppo; del 16,50% per gli appartenenti al 4° gruppo.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-09-11;1370#art-cnp-8-4

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