CCNL 10 novembre 1958 per gli addetti all'industria parte IV›Parte COMUNE
Art. 8
136 / 167PREMIO DI PRODUZIONE
In vigore dal 10 dic 1960
Allo scopo di stimolare l'aumento della produzione nelle aziende è istituito un premio di produzione secondo le norme di cui all'allegato n. 2 al presente contratto di cui è parte integrante.
Il premio viene fissato nella misura massima riferita alla produzione massima consentita dagli impianti in ogni singolo stabilimento (salvo quanto disposto all' dell'allegato accordo):
dell'8% per il personale operaio maschile;
del 7% per il personale operaio femminile;
del 9,50% per gli appartenenti al 1° gruppo;
dell'11,50% per gli appartenenti al 2° gruppo;
del 14,50% per gli appartenenti al 3° gruppo;
del 16,50% per gli appartenenti al 4° gruppo.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-09-11;1370#art-cnp-8-4