Allegato I Disposizioni per la lavorazione nocive in condizioni gravose›Parte COMUNE
Art. 10
In vigore dal 10 dic 1960
Per i lavoratori ausiliari di cui all' (operanti saltuariamente negli ambienti nocivi) le indennità da computarsi per ogni giorno di ferie e di festività infrasettimanali e nazionali, s'intendono ragguagliate alla durata media di presenza calcolata ai se sensi dei predetto articolo.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-09-11;1370#art-aid-10