Allegato 2 Disposizioni per i premio produzioneParte COMUNE

Art. 1

In vigore dal 10 dic 1960
ALLEGATO N. 2 DISPOSIZIONI PER IL PREMIO PRODUZIONE NEL SETTORE DELLE FIBRE TESSILI ARTIFICIALI E AFFINI (Vedasi parte prima, parte comune c. c. n. 1. 10 novembre 1958 per gli addetti alla industria delle fibre tessili artificiali e sintetiche) PREMESSE esaminato l'ultimo comma dell' del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro che prevede la possibilità per stimolare l'aumento della produzione - ove le possibilità tecniche lo consentano -- di istituire premi di produzione od altre forme di retribuzione ad incentivo, nel concorde intendimento che il premio di produzione interessi i lavoratori ad una maggiore e migliore produzione, si e concordato quanto segue in applicazione dell', parte 1ª, del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i lavoratori addetti all'industria delle fibre tessili artificiali. . A tutti i lavoratori verrà corrisposto un premio calcolato in percentuale sui minimi di paga contrattuali di cui alle tabelle salariali e stipendiali, da liquidarsi mensilmente in rapporto alle ore di lavoro effettivamente prestate da ogni singolo lavoratore.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-09-11;1370#art-adp-1

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo