Allegato 2 Disposizioni per i premio produzione›Parte COMUNE
Art. 1
In vigore dal 10 dic 1960
ALLEGATO N. 2
DISPOSIZIONI PER IL PREMIO PRODUZIONE NEL SETTORE DELLE FIBRE TESSILI ARTIFICIALI E AFFINI
(Vedasi parte prima, parte comune c. c. n. 1. 10 novembre 1958 per gli addetti alla industria delle fibre tessili artificiali e sintetiche)
PREMESSE
esaminato l'ultimo comma dell' del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro che prevede la possibilità per stimolare l'aumento della produzione - ove le possibilità tecniche lo consentano -- di istituire premi di produzione od altre forme di retribuzione ad incentivo,
nel concorde intendimento che il premio di produzione interessi i lavoratori ad una maggiore e migliore produzione,
si e concordato quanto segue in applicazione dell', parte 1ª, del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i lavoratori addetti all'industria delle fibre tessili artificiali.
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A tutti i lavoratori verrà corrisposto un premio calcolato in percentuale sui minimi di paga contrattuali di cui alle tabelle salariali e stipendiali, da liquidarsi mensilmente in rapporto alle ore di lavoro effettivamente prestate da ogni singolo lavoratore.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-09-11;1370#art-adp-1