Allegato 2 Disposizioni per i premio produzione›Parte COMUNE
Art. 4
In vigore dal 10 dic 1960
La percentuale del premio da applicare sui minimi contrattuali dei lavoratori addetti alle Sedi Centrali saranno calcolate sul rapporto fra la somma delle produzioni effettive rispetto alla somma delle produzioni massime consentite dagli impianti di tutti gli stabilimenti della Società, per lavoratori classificati in identiche categorie sindacali.
Quelle dei lavoratori addetti ai laboratori sperimentali saranno le stesse stabilite negli stabilimenti ove detti laboratori hanno la loro sede.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-09-11;1370#art-adp-4