Allegato 2 Disposizioni per i premio produzione›Parte COMUNE
Art. 7
In vigore dal 10 dic 1960
Verrà considerato il premio di produzione ai soli fini delle festività infrasettimanali e festività nazionali del periodo di ferie.
Ai lavoratori aventi 12 mesi compiuti di anzianità verrà corrisposta a titolo di complemento della gratifica natalizia o della 1ª mensilità una somma pari al:
3,00% per il personale operaio maschile
2,50% per il personale operaio femminile
6,00% per il personale impiegatizio e qualifiche speciali,
del minimo contrattuale per le ore normali effettuate nel mese di dicembre, tenendo conta degli scomputi per i vari gruppi giusta quanto stabilito all'.
Nel caso di inizio o di cessazione del rapporto di lavoro durante il corso dell'anno il lavoratore ha diritto a tanti dodicesimi di tale complemento; in caso di cessazione del rapporto di lavoro nel corso dell'anno la base di valutazione sarà determinata dalla media delle ore effettuate nell'ultimo mese di paga.
Nella tabella C sono riportate le percentuali effettivo per ogni categoria e gruppo di lavoratori da computarsi sui minimi di paga contrattuali di cui alle tabelle salariali e stipendiali per le ore normali di lavoro effettuate nel mese di dicembre).
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-09-11;1370#art-adp-7