Allegato 2 Disposizioni per i premio produzioneParte COMUNE

Art. 7

In vigore dal 10 dic 1960
Verrà considerato il premio di produzione ai soli fini delle festività infrasettimanali e festività nazionali del periodo di ferie. Ai lavoratori aventi 12 mesi compiuti di anzianità verrà corrisposta a titolo di complemento della gratifica natalizia o della 1ª mensilità una somma pari al: 3,00% per il personale operaio maschile 2,50% per il personale operaio femminile 6,00% per il personale impiegatizio e qualifiche speciali, del minimo contrattuale per le ore normali effettuate nel mese di dicembre, tenendo conta degli scomputi per i vari gruppi giusta quanto stabilito all'. Nel caso di inizio o di cessazione del rapporto di lavoro durante il corso dell'anno il lavoratore ha diritto a tanti dodicesimi di tale complemento; in caso di cessazione del rapporto di lavoro nel corso dell'anno la base di valutazione sarà determinata dalla media delle ore effettuate nell'ultimo mese di paga. Nella tabella C sono riportate le percentuali effettivo per ogni categoria e gruppo di lavoratori da computarsi sui minimi di paga contrattuali di cui alle tabelle salariali e stipendiali per le ore normali di lavoro effettuate nel mese di dicembre).
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-09-11;1370#art-adp-7

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo