Allegato 2 Disposizioni per i premio produzioneParte COMUNE

Art. 9

In vigore dal 10 dic 1960
Il presente accordo seguirà le sorti del Contratto Nazionale di cui è parte integrante. Per i procedimenti al cuprammonio si fa riferimento agli accordi intervenuti localmente che si intendono parte integrante del presente accordo. Nota: - l'accordo istitutivo 12 agosto 1948 è entrato in vigore il 2 luglio 1948; - l'accordo 8 settembre 1951 è entrato in vigore il 1 giugno 1951; - l'accordo 15 marzo 1955, pur avendo decorrenza dal 1 giugno 1954 (data di decorrenza dell'accordo confederale per il conglobamento e riassetto zonale) è da applicarsi dal 16 marzo 1955, tenuto conto che per il periodo 1 giugno 1954 - 15 marzo 1955 si sono stabiliti criteri forfettari per la liquidazione degli eventuali arretrati; - l'accordo per il premio di produzione essendo parte integrante del Contratto Nazionale di cui segue le sorti, scadrà il 16 ottobre 1957 e si intenderà successivamente rinnovato di anno in anno unitamente al Contratto Nazionale, ove il suddetto Contratto Nazionale non venga disdettato con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno almeno due mesi prima della sua scadenza.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-09-11;1370#art-adp-9

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