Allegato 2 Disposizioni per i premio produzioneParte COMUNE

Art. 5

In vigore dal 10 dic 1960
Il premio di cui all' nelle percentuali risultanti dall'applicazione dell' verrà corrisposto nella misura di: 100% agli operai appartenenti al 1° Gruppo 80% agli operai appartenenti al 2° Gruppo 70% agli operai appartenenti al 3° Gruppo A) Appartengono al 1° Gruppo gli operai: 1) Lavorazione viscosa a) addetti alla preparazione viscosa (alcali, cellulosa, soda, e recupero soda, solfuro, maturazione e filtrazione viscosa); b) addetti alla filatura raion e fiocco; c) addetti al lavaggio ed essiccazione bobine; d) addetti ai reparti tessili (torciture, raspature, legature, rocchettiere, all'impacco, candeggio, bagnatura raion e fiocco) non lavoranti a cottimo o a premio; e) addetti alla sala pompette e filiere; f) operai specializzati, qualificati e comuni delle officine; g) operai specializzati, qualificati e comuni addetti ai servizi centrali (aria, acqua, freddo, vapore, energia); h) addetti ai laboratori chimici e tessili di fabbrica; i) addetti agli impianti di produzione dell'acido solforico in quanto produzione accessoria; Dai punti a, b, c, d, ed e sono esclusi i manovali nonché gli operai ed operaie addetti alle operazioni di pulizia. 2) Lavorazione acetato a) addetti alla preparazione dell'acetato di cellulosa (acetilazione e recupero acido acetico); b) addetti alla soluzione dell'acetato di cellulosa ed al ricupero e distillazione dell'acetone; c) addetti albi filatura raion e fiocco; 3) Lavorazione nailon a) addetti alla polimerizzazione; b) addetti alla filatura; c) addetti alla fabbricazione del crine (monofilo) d) addetti al calzificio: B) Appartengono al 2° gruppo fili operai Per tutti i Sistemi di lavorazione a) operai dei punti a, b, c, d, ed e (manovali e donne addette alla pulizia) non compresi nel primo gruppo; b) manovali, apprendisti e garzoni non compresi nei punti f e g del primo gruppo; c) addetti ai laboratori sperimentali (laboratori centrali) chimici e tessili, ivi compresi gli addetti agli impianti sperimentali e di prodotti accessori (produzione cimarolo, produzione kiesulger, preparazione tele per recupero soda, produzione idrogeno ed ossigeno ecc.); d) addetti ai magazzini prodotti e materiali e scorte; e) addette alla preparazione e riparazione tele da filtrazione; f) addetti ai servizi edili (muratori, carpentieri, isolazionisti, catramisti, ecc. e relativi aiuti e garzoni) Operai lavoranti a cottimo o a premio Per gli operai lavoranti a cottimo fisso o variabile, il premio di produzione, nella misura dell'80% della percentuale massima, riferito ai minimi contrattuali di paga base sarà corrisposto, anziché sul minimo contrattuale, sui guadagni individuali di cottimo o di premio. A tali effetti valgono le risoluzioni concordate dalle due Associazioni stipulanti per ogni singola azienda, che costituiscono parte integrante del presente accordo. Per le operaie lavoranti a premio, ad esempio addette alla battitura (scelta) dei filati, la percentuale del premio rimane fissata nella misura dell'80% della percentuale massima riferita alla massima produzione da calcolarsi sul minimo di paga oraria. C) Appartengono al 3° Gruppo gli operai: Per tutti i sistemi di lavorazione a) addetti ai servizi generali ed ai trasporti, personale di sorveglianza in genere, fattorini, pompieri, addetti alle mense, spacci, asili nido, infermeria, giardinieri, addetti all'ENAL, addetti alla pulizia spogliatoi, bagni, doccie, addetti alle abitazioni ecc.; b) personale operaio non contemplato nei punti precedenti. Per gli impiegati e le qualifiche speciali la misura differenziata del suddetto premio viene fissata dalla seguente tabella: 1° Gruppo (impiegati di 3ª categoria B) 70% 2° Gruppo (impiegati di 3ª categoria A e qualifica speciale di 2° grado) 70% 3° Gruppo (impiegati di 2ª categoria e qualifiche speciali di 1° grado) 60% 4° Gruppo (impiegati di 1ª categoria) 45%
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-09-11;1370#art-adp-5

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