Allegato 2 Disposizioni per i premio produzione›Parte COMUNE
Art. 3
In vigore dal 10 dic 1960
I criteri per il calcolo della produzione massima consentita dagli impianti di ogni singolo stabilimento nonché della produzione effettiva e del relativo coefficiente di utilizzazione sono quelli stabiliti dalla tabella B che costituisce parte integrante del presente accordo.
Il coefficiente di utilizzazione in base al quale vengono determinate per ogni periodo di paga le percentuali di premio è unico per ogni stabilimento ancorchè produca più tipi di fibre contemporaneamente. Esso viene determinato dal rapporto fra la produzione netta effettiva entrata a magazzeno e quella massima consentita dagli impianti di ogni singolo stabilimento.
In caso di installazione di nuovi impianti o di modifica di impianti esistenti o di processi tecnologici la massima capacità produttiva sarà stabilita in base alla nuova situazione determinata da dette installazioni o modifiche mediante accordo fra le parti.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-09-11;1370#art-adp-3