Allegato I Disposizioni per la lavorazione nocive in condizioni gravoseParte COMUNE

Art. 8

In vigore dal 10 dic 1960
Per i lavoratori dell'aziende presso le quali, attraverso la fissazione dei trattamenti economici anche collettivi, sia stato già tenuto conto delle particolari condizioni di lavoro, oggetto delle presenti norme, le parti o le organizzazioni interessate concorderanno lo adeguamento di detto trattamento con quello derivante per lo stesso titolo dalle disposizioni del presente accordo, effettuando, se del caso, il relativo conguaglio. Restano salve le condizioni di miglior favore eventualmente in atto.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-09-11;1370#art-aid-8

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