CCNL 10 novembre 1958 per gli addetti all'industria parte III›Parte III
Art. 40
126 / 167PREVIDENZA
In vigore dal 10 dic 1960
Circa la "previdenza impiegati industria" l'azienda deve attenersi alle norme dell' del contratto collettivo di lavoro 5 agosto 1937 per gli impiegati della industria e del contratto collettivo 31 luglio 1938 contenenti il regolamento della previdenza stessa, nonché a quelle eventuali modificazioni che siano attuate mediante accordi collettivi interazioni Federali o disposizione di legge.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-09-11;1370#art-cnp-40-2