Art. 35 · SOSPENSIONI
CCNL 10 novembre 1958 per gli addetti all'industria parte IIIParte III

Art. 35

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SOSPENSIONI

In vigore dal 10 dic 1960
Incorre nel provvedimento della sospensione l'impiegato a) che non si presenti al lavoro come previsto dall' o abbandoni il proprio posto di lavoro senza giustificato motivo; b) che ritardi l'inizio del lavoro o lo sospenda o ne anticipi la cessazione senza preavvertire il superiore diretto e senza giustificato motivo; c) che eseguisca, con negligenza il lavoro affidatogli; d) che contravvenga al divieto di fumare espressamente avvertito con apposito cartello laddove ragioni tecniche o di sicurezza consiglino tale divieto.
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Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-09-11;1370#art-cnp-35-3