CCNL Aziende grafiche Parte III
Art. 7
TRATTAMENTO IN CASO DI SOSPENSIONE O DI RIDUZIONE DI LAVORO
In vigore dal 2 dic 1960
TRATTAMENTO IN CASO DI SOSPENSIONE
O DI RIDUZIONE DI LAVORO
In caso di sospensione di lavoro o di riduzione della durata del lavoro di cui all' della Parte II (operai) disposta dall'azienda o dalle competenti autorità, la retribuzione mensile non subirà riduzioni.
Fino a quando permarrà il contributo a favore della Cassa Integrazione Guadagni ed il relativo trattamento di integrazione, le aziende ottempereranno agli obblighi di cui sopra, integrando il trattamento praticato dalla Cassa anzidetta, fino a ricostruire l'intera retribuzione mensile.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-09-11;1326#art-cag-7-3