CCNL Aziende grafiche Parte III

Art. 11

GRATIFICA NATALIZIA

In vigore dal 2 dic 1960
L'azienda corrisponderà una gratifica pari alla retribuzione mensile percepita dall'intermedio. La corresponsione di tale gratifica avverrà normalmente alla vigilia di Natale e, comunque, in casi eccezionali, il saldo dovrà avvenire non oltre il 31 gennaio successivo. Nel caso di inizio o di cessazione del rapporto di lavoro nel corso dell'anno, l'intermedio, non in prova, avrà diritto a tanti dodicesimi della gratifica natalizia per quanti sono i mesi di servizio prestiti presso l'azienda. Le frazioni di mese non superiori ai 15 giorni non saranno calcolate mentre saranno considerate come mese intero le frazioni superiori ai quindici giorni. I periodi di assenza per malattia, infortunio, gravidanza e puerperio, nei limiti previsti dalla presente regolamentazione, nonché i periodi di assenza per regolari permessi, quando siano di durata inferiore al mese, saranno utilmente computati ai fini della gratifica natalizia.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-09-11;1326#art-cag-11-3

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo