CCNL Aziende grafiche Parte III

Art. 8

GIORNI FESTIVI

In vigore dal 2 dic 1960
Sono considerati giorni festivi, oltre le domeniche, i seguenti: a) le quattro festività nazionali (25 aprile, 1 maggio, 2 giugno, 4 novembre); b) le seguenti tredici festività: Capodanno; 6 gennaio (Epifania); 19 marzo (S. Giuseppe); Lunedi successivo alla Pasqua; Ascensione; Corpus Domini; 29 giugno (SS. Pietro e Paolo); 15 agosto (Assunzione della B. M. Vergine); 1 novembre (Ognissanti); 8 dicembre (Immacolata Concezione); 25 dicembre (Santo Natale); 26 dicembre (S. Stefano); La ricorrenza del Santo Patrono della località ove ha sede lo stabilimento. Tale festività sarà localmente spostata ad altro giorno da stabilirsi tra le Organizzazioni Territoriali qualora la ricorrenza del Santo Patrono coincida con altra festività retribuita. In dette festività, quando non vi sia prestazione di lavoro s'intende che il pagamento della festività stessa è compreso nella paga mensile percepita dal lavoratore avente diritto alla qualifica di intermedio e non si farà, quindi, luogo ad alcuna variazione sul normale trattamento. Nel caso di prestazione di lavoro spetterà all'intermedio il pagamento delle ore di lavoro effettivamente prestate con la maggiorazione per lavoro festivo. Nel caso in cui le festività sopra elencate cadano di domenica, sarà dovuta, oltre alla normale retribuzione mensile, un ventiseiesimo della retribuzione mensile stessa.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-09-11;1326#art-cag-8-3

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