CCNL Aziende grafiche Parte III
Art. 5
MUTAMENTO DI MANSIONI
In vigore dal 2 dic 1960
L'intermedio in relazione ad esigenze aziendali, può essere temporaneamente assegnato a mansioni diverse da quelle alle quali è normalmente adibito, purchè ciò non comporti alcun peggioramento economico e non sia incompatibile con la sua qualifica.
All'intermedio che sia destinato, per incarico della Direzione o di chi per essa, a compiere mansioni rientranti nella categoria superiore alla sua, dovrà essere corrisposto un compenso non inferiore alla differenza tra la retribuzione percepita e quella minima della predetta categoria superiore. Trascorso un periodo di due mesi nel disimpegno di dette mansioni l'intermedio sarà senz'altro passato nella categoria superiore, salvo che si tratti di sostituzione di altro lavoratore assente per malattia, ferie, richiamo alle armi, ecc.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-09-11;1326#art-cag-5-3