CCNL Aziende grafiche Parte III

Art. 2

PERIODO DI PROVA

In vigore dal 2 dic 1960
L'assunzione in servizio dell'intermedio è sempre fatta per un periodo di prova non superiore ad un mese. Tale periodo non è nè protraibile nè rinnovabile. Durante il periodo di prova sussistono tra le parti tutti i diritti e gli obblighi previsti dalla presente regolamentazione. In tale periodo la risoluzione del rapporto di lavoro può essere chiesta da ciascuna delle due parti, in qualsiasi momento, senza preavviso nè indennità e l'intermedio avrà diritto alla retribuzione per i giorni di lavoro effettivamente prestato. Qualora alla scadenza del periodo di prova l'azienda non provveda alla disdetta del rapporto, l'intermedio si intenderà confermato in servizio ed il periodo stesso verrà computato agli effetti dell'anzianità. Le norme concernenti le previdenze sociali si applicano, trascorsi i termini previsti dalle relative disposizioni; anche per il periodo di prova.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-09-11;1326#art-cag-2-3

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