CCNL Aziende grafiche Parte II
Art. 24
INDENNITÀ DI ANZIANITÀ IN CASO DI LICENZIAMENTO
In vigore dal 2 dic 1960
All'operaio licenziato, salvo quanto previsto dall', sarà corrisposta per ogni anno compiuto di anzianità non interrotta presso l'azienda una indennità nella seguente misura:
a) per l'anzianità di servizio maturata dalla data di assunzione al 1 marzo 1931: giorni 2 di retribuzione per ogni anno di servizio compiuto;
b) per l'anzianità di servizio maturata dal 1 marzo 1931 al 30 aprile 1947:
1) giorni 2 di retribuzione per il primo anno compiuto;
2) giorni 3 di retribuzione per ciascuno dei successivi anni oltre il 1° e fino al 7° compiuto;
3) giorni 4 di retribuzione per ciascuno dei successivi anni oltre il 7° compiuto;
c) per l'anzianità di servizio maturata dal 1 maggio 1947 in poi:
1) giorni 6 di retribuzione per ciascuno dei primi 5 anni compiuti di anzianità;
2) giorni 9 di retribuzione per ciascuno dei successivi anni oltre il 5° e fino al 10° compiuto;
3) giorni 11 di retribuzione per ciascuno dei successivi anni oltre il 10° e fino al 15° compiuto;
4) giorni 14 di retribuzione per ciascuno dei successivi anni oltre il 15° compiuto.
Agli effetti dell'applicazione delle misure di indennità previste dal comma c) per l'anzianità maturata dal 1 maggio 1947 in poi, si terrà conto dell'anzianità di servizio in precedenza maturata.
Dopo il primo anno di anzianità ininterrotta le frazioni di anno verranno computate a bimestre intero.
L'indennità di anzianità sarà computata sulla base dell'orario contrattuale (8 ore giornaliere per tutte le categorie e 7 ore giornaliere per i linotipisti) e sarà liquidata per l'intera anzianità, comprendendo nella retribuzione anche la indennità di contingenza.
L'importo dell'indennità di anzianità dovrà essere maggiorato dell'8% per rateo di gratifica natalizia.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-09-11;1326#art-cag-24