CCNL Aziende grafiche Parte II
Art. 20
DONNE ADIBITE A MANSIONI TRADIZIONALMENTE MASCHILI
In vigore dal 2 dic 1960
Alle donne che esplicano mansioni tradizionalmente svolte da maestranze maschili, a parità di condizioni di lavoro e di rendimento, deve essere corrisposta la retribuzione spettante agli uomini della categoria.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-09-11;1326#art-cag-20