CCNL Aziende grafiche Parte II
Art. 17
MALATTIA E INFORTUNIO
In vigore dal 2 dic 1960
L'operai assente dal lavoro per malattia o per infortunio ha diritto alla conservazione del posto senza interruzione della anzianità, per tutta la durata, della malattia o dell'infortunio fino ad un massimo di:
8 mesi per gli operai con anzianità nella stessa azienda fino a 15 anni;
10 mesi per gli operai con anzianità nella stessa azienda superiore ai 15 anni.
Lo stesso trattamento, agli effetti della conservazione del posto, viene riservato all'operaio vittima di infortunio extra lavoro purchè esso non sia determinato da eventi gravemente colposi, imputabili all'operaio stesso.
Qualora la malattia o l'infortunio perduri oltre il termine suddetto è in facoltà del datore di lavoro di risolvere il rapporto corrispondendo all'operaio quanto gli compete in base al presente contratto, compreso il preavviso.
Analogamente nel caso in cui, il perdurare della malattia o dell'infortunio oltre il termine di cui sopra, l'operaio non sia in condizioni di riprendere il lavoro, il rapporto potrà essere risolto a richiesta dell'operaio, con la corresponsione del trattamento di cui al comma precedente, escluso il preavviso.
Per le malattie professionali e per gli infortuni sul lavoro si osservano inoltre le disposizioni di legge.
Se l'operaio cade ammalato mentre presta la propria opera durante il periodo di preavviso, il datore di lavoro, ferma, restando la facoltà di accertare la malattia stessa, corrisponderà la normale retribuzione per le ore lavorative mancanti al compimento del periodo di preavviso, con la detrazione di quanto è dovuto, per i giorni stessi, dalla Cassa Malattia.
L'operaio che in seguito a malattia non sia più idoneo a compiere le mansioni precedentemente esplicate può essere assegnato a categoria inferiore, con la retribuzione corrispondente a tale categoria inferiore.
In tal caso l'operaio conserverà l'anzianità maturata con diritto però alla liquidazione, agli effetti dei vari istituti contrattuali, limitatamente alla sola differenza tra la precedente e la nuova retribuzione.
Se però la non idoneità deriva da malattia professionale o infortunio sul lavoro, l'operaio conserverà la propria retribuzione, anche se, in dipendenza dei postumi invalidanti, viene assegnato a categoria inferiore.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-09-11;1326#art-cag-17