CCNL Aziende grafiche Parte II

Art. 14

TRASFERTE

In vigore dal 2 dic 1960
All'operaio in missione per esigenze di servizio spetterà il rimborso delle spese effettive di viaggio corrispondenti a mezzi normali di trasporto, nonché il rimborso delle normali spese di vitto e alloggio, a piè di lista, quando la durata della trasferta obblighi l'operaio ad incontrare tali spese.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-09-11;1326#art-cag-14-2

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo