CCNL Aziende grafiche Parte II

Art. 12

ASSENZE

In vigore dal 2 dic 1960
Tutte le assenze debbono essere giustificate. Le giustificazioni debbono essere presentate entro il più breve tempo possibile e comunque non oltre il giorno successivo al primo giorno di assenza, salvo giustificati motivi di impedimento. La comunicazione dell'assenza, per malattia deve essere fatta all'azienda entro il giorno successivo alla assenza, salvo casi individuali di impossibilità. La malattia dovrà essere giustificata al datore di lavoro con certificato rilasciato dal medico della Cassa Mutua in caso di mancato invio del certificato il datore di lavoro ha facoltà di far controllare la malattia da un medico di fiducia.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-09-11;1326#art-cag-12-2

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