CCNL Aziende grafiche Parte II
Art. 13
PERMESSI
In vigore dal 2 dic 1960
All'operaio saranno concessi brevi permessi per improrogabili giustificate necessità familiari.
Potranno altresì essere concessi brevi permessi agli operai che ne facciano richiesta per giustificati motivi, compatibilmente alle esigenze tecniche dell'azienda.
Per i permessi di cui ai commi precedenti nessuna retribuzione è dovuta all'operaio e le ore perdute potranno essere recuperate.
Ai giovani apprendisti di ambo i sessi che documenteranno di frequentare con profitto scuole professionali, serali, saranno concessi permessi per frequentarle, senza operare nessuna trattenuta sulla retribuzione.
Ai lavoratori che sono Membri delle Commissioni Esecutive della Camera del Lavoro Provinciale o Comunale, dell'Unione Provinciale o Comunale Sindacati Lavoratori o del Comitato Direttivo delle Sezioni Territoriali delle Associazioni dei Lavoratori firmatarie del presente Contratto, saranno concessi brevi permessi non retribuiti per il disimpegno delle loro funzioni, quando l'assenza dal lavoro venga espressamente richiesta per iscritto dalle Organizzazioni predette e non ostino eccezionali impedimenti di ordine tecnico aziendale.
Le qualifiche sopra menzionate e le variazioni relative dovranno essere comunicate per iscritto all'azienda cui il lavoratore appartiene, dalle Organizzazioni predette, Per i Segretari Provinciali, Regionali o Nazionali delle Associazioni dei Lavoratori firmatarie del presente Contratto che ne facciano richiesta, il rapporto potrà essere sospeso sino ad un massimo di tre anni senza che tale periodo di sospensione sia computato ad alcun effetto contrattuale, semprechè in rapporto alle mansioni esplicate, sia possibile la sostituzione temporanea per il tempo suddetto.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-09-11;1326#art-cag-13-2