CCNL Aziende grafiche Parte II
Art. 11
FERIE
In vigore dal 2 dic 1960
L'operaio che ha un'anzianità di 12 mesi consecutivi presso la stessa azienda ha diritto ogni anno ad un periodo di ferie pagate pari a:
12 giorni lavorativi per anzianità di servizio da 1 a 3 anni compiuti;
14 giorni lavorativi per anzianità di servizio dall'inizio del 4° anno al 10° compiuto;
16 giorni lavorativi per anzianità di servizio dall'inizio dell'11° anno al 19° compiuto;
18 giorni lavorativi per anzianità di servizio dall'inizio del 20° anno in poi.
Ai sensi dell' della legge 19 gennaio 1955, n. 25, la durata delle ferie per gli apprendisti non dovrà essere inferiore a 30 giorni per gli apprendisti di età non superiore ai 16 anni ed a giorni 20 per quelli che hanno superato i 16 anni di età.
È in facoltà della Direzione dell'azienda di commutare per ragioni tecniche ed organizzative in pura retribuzione i giorni di ferie eccedenti i 12, ad eccezione delle ferie per gli apprendisti, la cui durata, ai sensi dell' del Regolamento per l'esecuzione della disciplina dell'apprendistato (D.P.R. 31 dicembre 1956, n. 1668) può essere per esigenze produttive dell'azienda o su richiesta dell'apprendista, frazionata in due periodi.
In caso di licenziamento comunque avvenuto o di dimissioni all'operaio che ha maturato il diritto alle ferie intere spetterà il compenso delle ferie stesse.
Qualora non abbia maturato il diritto alle ferie intere gli spetteranno tanti dodicesimi di ferie quanti sono i mesi interi di anzianità.
In caso di ferie collettive all'operaio che non abbia maturato il diritto alle ferie intere competerà il godimento delle ferie in rapporto a tanti dodicesimi quanti sono i mesi interi di anzianità.
Si computano, nell'anzianità, agli effetti della maturazione al diritto delle ferie, i periodi di assenza per malattia, infortunio, gravidanza e puerperio nei limiti previsti dal presente contratto e per assenze giustificate per un periodo non superiore a tre mesi complessivi nell'anno.
L'epoca delle ferie sarà normalmente stabilita dal maggio all'ottobre, salvo obiettive esigenze tecniche, contemporaneamente per l'intero stabilimento, per reparti, per scaglioni o individualmente.
Le ferie saranno concesse in via continuativa, salvo diverso accordo fra le parti interessate.
Il periodo di preavviso non può essere considerato periodo di ferie.
Le festività infrasettimanali e nazionali cadenti nel corso delle ferie danno luogo al relativo trattamento economico, senza prolungamento del periodo feriale.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-09-11;1326#art-cag-11-2