CCNL Aziende grafiche Parte I
Art. 14
INSCINDIBILITÀ DELLE DISPOSIZIONI DEL CONTRATTO TRATTAMENTO DI MIGLIOR FAVORE
In vigore dal 2 dic 1960
INSCINDIBILITÀ DELLE DISPOSIZIONI DEL CONTRATTO
TRATTAMENTO DI MIGLIOR FAVORE
Le disposizioni del presente contratto, nell'ambito di ogni istituto, sono correlative ed inscindibili fra loro.
Ferma la inscindibilità di cui sopra, le parti, con il presente contratto, non hanno inteso sostituire le condizioni più favorevoli in atto, che dovranno essere mantenute.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-09-11;1326#art-cag-14