CCNL Aziende grafiche Parte I

Art. 10

ISTRUZIONE PROFESSIONALE

In vigore dal 2 dic 1960
Le parti confermano la necessità di promuovere, incrementare e potenziare l'istruzione professionale a favore dei giovani lavoratori della categoria che intendono qualificarsi e specializzarsi nelle lavorazioni caratteristiche del settore grafico. A tal uopo i datori di lavoro si impegnano a costituire i fondi necessari per la creazione, l'incremento e il potenziamento delle attività relative mediante il versamento di un contributo nella misura dell'1% delle retribuzioni. Il contributo di cui sopra potrà essere modificato provincia per provincia, da parte delle Organizzazioni Territoriali competenti dei datori di lavoro e dei lavoratori, in armonia con le esigenze delle rispettive provincie. Per il raggiungimento dei fini di cui sopra sono costituiti: l'E.N.I.P.G. - Ente Nazionale Istruzione Professionale Grafica - e Comitati Provinciali, le cui funzioni e rapporti verranno regolati da apposito statuto e regolamento. Per l'attività dell'E.N.I.P.G. ciascuna provincia devolverà il 2% dell'ammontare del contributo riscosso sulla base di quanto previsto dal 2° comma del presente articolo. L'Amministrazione dei fondi sarà di esclusiva competenza dei Comitati Provinciali ed i fondi stessi andranno a totale beneficio delle provincie dove hanno sede le aziende versanti. Fanno parte di detti Organismi le Organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori interessati al versamento del contributo di cui trattasi; le Organizzazioni stesse saranno rappresentate pariteticamente. Eventuali altre Associazioni od enti interessati, comunque al problema dell'istruzione professionale grafica, potranno far parte dell'E.N.I.P.G. come membri aggiunti con voto consultivo. Sia l'E.N.I.P.G. che i Comitati Provinciali saranno presieduti da un membro di parte industriale il quale nelle votazioni avrà doppio voto. I predetti Organismi saranno composti con un numero di membri non inferiore a 6 e non superiore a 14 secondo le decisioni che all'uopo saranno adottate dalle competenti Organizzazioni e cioè: dalle Associazioni Nazionali dei datori di lavoro e dei lavoratori per quanto concerne la composizione dell'E.N.I.P.G. e dalle Organizzazioni Territoriali per quanto concerne i Comitati Provinciali. I Comitati stessi stabiliranno altresì, ciascuno per la propria competenza e nell'ambito delle norme statutarie e regolamentari dello E.N.I.P.G., le modalità di funzionamento e di riscossione del contributo di cui al 2° comma. La rappresentanza delle Organizzazioni dei lavoratori dovrà essere designata in misura proporzionale alla rispettiva consistenza numerica.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-09-11;1326#art-cag-10

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