CCNL Aziende grafiche Parte I

Art. 9

IGIENE E SICUREZZA DEL LAVORO

In vigore dal 2 dic 1960
Le Aziende manterranno i locali di lavoro in condizioni che assicurino l'incolumità, e la salubrità del lavoratore, l'igiene dell'ambiente, curandone la areazione, la pulizia, l'illuminazione, il riscaldamento, e ciò ai sensi di legge. Per i lavoratori a contatto con sostanze grasse o coloranti la Direzione dovrà procurare per la pulizia delle mani detersivi idonei. Le parti convengono sulla necessità di adottare provvedimenti atti ad eliminare le conseguenze delle lavorazioni nocive. All'uopo decidono di nominare una Commissione Paritetica Nazionale che, sentite le autorità competenti, studi il problema e proponga adeguate soluzioni.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-09-11;1326#art-cag-9

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